SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
BREVE DESCRIZIONE
Maggiorazione del 110% delle spese sostenute da un soggetto cd “investitore” per la creazione e lo sviluppo dei beni immateriali agevolabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP
OBIETTIVO
Innovazione, Ricerca, Sviluppo
BUDGET
In relazione ad attività
BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che siano “investitori” (inteso come soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati).
Possono accedere al nuovo regime anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando i suddetti requisiti.
FORMA AGEVOLAZIONE
Agevolazione fiscale – Il beneficio si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Sono agevolabili le seguenti spese:
spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti
spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi
Tali spese, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.
SETTORE
Tutti i settori economici
RIFERIMENTI
Art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146
ALTRE INFO
L’agevolazione si sostanzia in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti beni immateriali.
In particolare, è prevista un maggiorazione del 110% (in luogo del 90% inizialmente previsto) di tali costi, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.
Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP.
Per effetto dell’abrogazione dell’art. 6 co. 9 del DL 146/2021 ad opera dell’art. 1 co. 10 della L. 234/2021, la “super deduzione” è cumulabile con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.Posto che la base di calcolo del credito d’imposta è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, i costi devono esseri assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo Patent box (circ. Agenzia delle Entrate 5/2023).