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BONUS INVESTIMENTI ZES UNICA MEZZOGIORNO

BREVE DESCRIZIONE

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva

 

OBIETTIVO

Investimenti in beni strumentali e Immobili strumentali all’investimento

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili.

 

FORMA AGEVOLAZIONE

Agevolazione fiscale – credito d’imposta

 

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:
• l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
• l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (art. 3 co. 4 del Decreto 17.5.2024).
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati:
• dall’1.1.2024 al 15.11.2024;
• nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Sono esclusi dall’agevolazione:
• i beni autonomamente destinati alla vendita;
• i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
• i materiali di consumo

 

 

SETTORE

Tutti i settori economici

Il beneficio non si applica a:
• i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);
• le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
• le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014.

FONTE NORMATIVA
L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124

 

MISURA AGEVOLAZIONE 

Agevolazione effettivamente riconosciuta
Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa, pari a 1,8 miliardi di euro, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

 

PROCEDURA DI ACCESSO FRUIZIONE

Il credito d’imposta è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
• presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento;
• senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000

 

PRESENTAZIONE ISTANZE

Dal 12 giugno 2024 ale 12 luglio 2024

MODELLI ED ISTRUZIONI ADE

CUMULABILITÀ

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, ferma restando l’esclusione prevista dall’art. 38 co. 18 del DL 19/2024 con riferimento al bonus investimenti transizione 5.0.