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BONUS INVESTIMENTI ZES UNICA MEZZOGIORNO

BREVE DESCRIZIONE

L’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025 agevolabili intervenendo sull’art. 16 del DL 124/2023, prevede la proroga, fino al 2028, del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno.

Per quaagevolabiliressamente previsto, rilevano, ove compatibili, le disposizioni del decreto 17.5.20243.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva

 

OBIETTIVO

Investimenti in beni strumentali e Immobili strumentali all’investimento

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili

 

FORMA AGEVOLAZIONE

Agevolazione fiscale – credito d’imposta

 

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:
• l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
• l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (art. 3 comma 4 del decreto 17 maggio 2024).

Fermi restando i requisiti richiesti, sono agevolabili anche gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 31.12.2028.

Sono quindi agevolabili gli investimenti effettuati:
•⁠ ⁠dall’1.1.2026 al 31.12.2026;
•⁠ ⁠dall’1.1.2027 al 31.12.2027;
•⁠ ⁠dall’1.1.2028 al 31.12.2028

 

SETTORE
Tutti i settori economici
Il beneficio non si applica a:
• i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);
• le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
• le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014

 

FONTI NORMATIVE
• Art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124
• Provvedimento AdE 11.06.2024
• Provvedimento AdE 22.07.2024
• Art. 1 del DL 9 agosto 2024 n. 113
• Provvedimento AdE 9.11.2024 – Comunicazione integrativa
• LDB 2025

 

MISURA AGEVOLAZIONE 

Regioni Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro
Calabria 60% 50% 40%
Campania 60% 50% 40%
Puglia 60% 50% 40%
Puglia (territori Fondo transizione giusta) 70% 60% 50%
Sicilia 60% 50% 40%
Basilicata 50% 40% 30%
Molise 50% 40% 30%
Sardegna 50% 40% 30%
Sardegna (territori Fondo transizione giusta) 60% 50% 40%
Abruzzo (zone assistite) 35% 25% 15%

PERCENTUALE EFFETTIVAMENTE FRUIBILE

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale, resa nota con provvedimento dell’Agenzia (da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative), ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

PROCEDURA DI ACCESSO FRUIZIONE 

Per l’ottenimento del credito è prevista una procedura, analoga a quella per l’agevolazione 2024 e 2025, che consiste nella presentazione di una comunicazione “originaria” e, successivamente, di una comunicazione integrativa.

Sono previste tempistiche diverse per ciascun periodo di riferimento.
Comunicazione originaria
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
•⁠ ⁠dal 31.3.2026 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall’1.1.2026 al 31.12.2026;
•⁠ ⁠dal 31.3.2027 al 30.5.2027, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall’1.1.2027 al 31.12.2027;
•⁠ ⁠dal 31.3.2028 al 30.5.2028, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall’1.1.2028 al 31.12.2028.

Comunicazione integrativa
Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione originaria nei suddetti termini dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa:
•⁠ ⁠dal 3.1.2027 al 17.1.2027, per gli investimenti 2026;
•⁠ ⁠dal 3.1.2028 al 17.1.2028, per gli investimenti 2027;
•⁠ ⁠dal 3.1.2029 al 17.1.2029, per gli investimenti 2028.

La comunicazione integrativa:
•⁠ ⁠attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata;
•⁠ ⁠deve comunque indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione già inviata;

•⁠ ⁠reca l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche, nonché degli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Approvazione dei modelli di comunicazione
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno approvati gli specifici modelli di comunicazione da utilizzare e le relative modalità di trasmissione telematica.

 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile:
•⁠ ⁠esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, con il codice tributo “7034” (ris. Agenzia delle Entrate 22.7.2024 n. 39);
•⁠ ⁠presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
•⁠ ⁠senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.

Il credito d’imposta ZES unica ex art. 16 del DLgs. 124/2023 va indicato nel quadro RU del modello REDDITI, con il codice credito “T1”. Va inoltre compilato il prospetto sugli aiuti di Stato nel quadro RS al rigo RS401, con il codice aiuto “86”.

 

CUMULABILITÀ

L’agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il credito d’imposta ZES unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0 (art. 38 co. 18 del DL 19/2024, come modificato dall’art. 1 co. 427 della L. 207/2024).
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE

ZES UNICA 2025 CREDITO AGGIUNTIVO 

L’art. 1 co. 448 – 452 della L. 199/2025 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese che hanno presentato nel 2025 la comunicazione integrativa ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.
Per espressa previsione, si applicano, per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del DL 124/2023 e del decreto 17.5.2024, anche ai fini delle attività di controllo.
Ulteriore credito d’imposta
Alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle Entrate dal 18.11.2025 al 2.12.2025 la comunicazione integrativa di cui all’art. 1 co. 486 della L. 207/2024, spetta, nell’anno 2026, un credito d’imposta pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione.
Al riguardo, si rileva che, con il provv. 12.12.2025 n. 570046, l’Agenzia delle Entrate aveva definito al 60,3811% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023 e art. 1 co. 488 della L. 207/2024.
In sostanza, le imprese che hanno già diritto al 60,3811% di quanto richiesto potranno ottenere un 14,6189% in più, arrivando ad un credito d’imposta pari al 75% di quanto richiesto6.
Viene disposto che la somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito d’imposta di cui all’art. 16 del DL 124/2023, come determinato sulla base dell’art. 1 co. 488 della L. 207/2024, non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa 2025 di cui all’art. 1 co. 468 della L. 207/2024.
ZES UNICA 2025 – CREDITO AGGIUNTIVO L’art. 1 co. 448 – 452 della L. 199/2025 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese che hanno presentato nel 2025 la comunicazione integrativa ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.
Per espressa previsione, si applicano, per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del DL 124/2023 e del decreto 17.5.2024, anche ai fini delle attività di controllo.
Ulteriore credito d’imposta
Alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle Entrate dal 18.11.2025 al 2.12.2025 la comunicazione integrativa di cui all’art. 1 co. 486 della L. 207/2024, spetta, nell’anno 2026, un credito d’imposta pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione.
Al riguardo, si rileva che, con il provv. 12.12.2025 n. 570046, l’Agenzia delle Entrate aveva definito al 60,3811% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023 e art. 1 co. 488 della L. 207/2024.
In sostanza, le imprese che hanno già diritto al 60,3811% di quanto richiesto potranno ottenere un 14,6189% in più, arrivando ad un credito d’imposta pari al 75% di quanto richiesto6.
Viene disposto che la somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito d’imposta di cui all’art. 16 del DL 124/2023, come determinato sulla base dell’art. 1 co. 488 della L. 207/2024, non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa 2025 di cui all’art. 1 co. 468 della L. 207/2024.
Assenza di riconoscimento del credito d’imposta transizione 5.0
L’ulteriore credito d’imposta spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
Presentazione di apposita comunicazione
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta aggiuntivo, le imprese devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
•⁠  ⁠dal 15.4.2026 al 15.5.2026;
•⁠  ⁠esclusivamente in via telematica;
•⁠  ⁠nella quale dichiarano di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta transizione 5.0.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 16.2.2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione e le modalità di trasmissione della stessa.