BREVE DESCRIZIONE
L’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025 agevolabili intervenendo sull’art. 16 del DL 124/2023, prevede la proroga, fino al 2028, del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno.
Per quaagevolabiliressamente previsto, rilevano, ove compatibili, le disposizioni del decreto 17.5.20243.
Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva
OBIETTIVO
Investimenti in beni strumentali e Immobili strumentali all’investimento
BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili
FORMA AGEVOLAZIONE
Agevolazione fiscale – credito d’imposta
BENI AGEVOLABILI
Fermi restando i requisiti richiesti, sono agevolabili anche gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 31.12.2028.
Sono quindi agevolabili gli investimenti effettuati:
• dall’1.1.2026 al 31.12.2026;
• dall’1.1.2027 al 31.12.2027;
• dall’1.1.2028 al 31.12.2028
• Provvedimento AdE 11.06.2024
• Provvedimento AdE 22.07.2024
• Art. 1 del DL 9 agosto 2024 n. 113
• Provvedimento AdE 9.11.2024 – Comunicazione integrativa
• LDB 2025
MISURA AGEVOLAZIONE
| Regioni | Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro | Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro | Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro |
| Calabria | 60% | 50% | 40% |
| Campania | 60% | 50% | 40% |
| Puglia | 60% | 50% | 40% |
| Puglia (territori Fondo transizione giusta) | 70% | 60% | 50% |
| Sicilia | 60% | 50% | 40% |
| Basilicata | 50% | 40% | 30% |
| Molise | 50% | 40% | 30% |
| Sardegna | 50% | 40% | 30% |
| Sardegna (territori Fondo transizione giusta) | 60% | 50% | 40% |
| Abruzzo (zone assistite) | 35% | 25% | 15% |
PERCENTUALE EFFETTIVAMENTE FRUIBILE
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale, resa nota con provvedimento dell’Agenzia (da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative), ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
PROCEDURA DI ACCESSO FRUIZIONE
Per l’ottenimento del credito è prevista una procedura, analoga a quella per l’agevolazione 2024 e 2025, che consiste nella presentazione di una comunicazione “originaria” e, successivamente, di una comunicazione integrativa.
Sono previste tempistiche diverse per ciascun periodo di riferimento.
Comunicazione originaria
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
• dal 31.3.2026 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall’1.1.2026 al 31.12.2026;
• dal 31.3.2027 al 30.5.2027, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall’1.1.2027 al 31.12.2027;
• dal 31.3.2028 al 30.5.2028, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall’1.1.2028 al 31.12.2028.
Comunicazione integrativa
Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione originaria nei suddetti termini dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa:
• dal 3.1.2027 al 17.1.2027, per gli investimenti 2026;
• dal 3.1.2028 al 17.1.2028, per gli investimenti 2027;
• dal 3.1.2029 al 17.1.2029, per gli investimenti 2028.
La comunicazione integrativa:
• attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata;
• deve comunque indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione già inviata;
• reca l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche, nonché degli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Approvazione dei modelli di comunicazione
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno approvati gli specifici modelli di comunicazione da utilizzare e le relative modalità di trasmissione telematica.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, con il codice tributo “7034” (ris. Agenzia delle Entrate 22.7.2024 n. 39);
• presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
• senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
Il credito d’imposta ZES unica ex art. 16 del DLgs. 124/2023 va indicato nel quadro RU del modello REDDITI, con il codice credito “T1”. Va inoltre compilato il prospetto sugli aiuti di Stato nel quadro RS al rigo RS401, con il codice aiuto “86”.
CUMULABILITÀ
L’agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il credito d’imposta ZES unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0 (art. 38 co. 18 del DL 19/2024, come modificato dall’art. 1 co. 427 della L. 207/2024).
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE
ZES UNICA 2025 CREDITO AGGIUNTIVO
