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CREDITO D’IMPOSTA IN INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

BREVE DESCRIZIONE

Credito d’imposta per supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

OBIETTIVO

Sostegno investimenti – Digitalizzazione – Innovazione e ricerca

 

DOTAZIONE FINANZIARIA

6,4 miliardi sino al 2025


BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), ad esclusione di quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per illeciti amministrativi dipendenti da reato

FORMA AGEVOLAZIONE

Agevolazione fiscale

 

COSTI AMMESSI

Costo dell’investimento in beni strumentali

 

SETTORE

Tutti i settori economici

 

PROCEDURA ACCESSO/FRUIZIONE

Il credito d’imposta:

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”, “6936” per i beni materiali “4.0” e “6937” per i beni immateriali “4.0”; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. 3 e ris. 30.11.2021 n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
• spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);
• nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

RIFERIMENTI

Art.1, commi 198 – 209, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

SITO MIMIT

 

ALTRE INFO E SCADENZE

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 1059 della L. 178/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 6). L’agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 360/2020 e 600/2021).