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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

BEVE DESCRIZIONE

Credito d’imposta per sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica (anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare) Design e ideazione estetica

 

OBIETTIVO

Transizione ecologica – Innovazione e ricerca – Digitalizzazione

 

 

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

 

FORMA AGEVOLAZIONE

Agevolazione fiscale

 

COSTI AMMESSI

Costo del personale, Progettazione/studi/consulenze, Materie prime, di consumo e merci, Ammortamenti, Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato

 

 

 

PROCEDURA ACCESSO

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile:

• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo generale “6938”, per l’incremento dell’aliquota in caso di investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno o nei territori colpiti dal sisma, codici tributo “6939” e “6940”; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13/2021);
• in tre quote annuali di pari importo;
• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
• subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

 

SETTORE

Tutti i settori economici

 

RIFERIMENTI

Fonte normativa Art.1, commi 198 – 209, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
DM 26/05/2020

 

Per info Sito MIMIT

 

ALTRE INFO E SCADENZE

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.