BEVE DESCRIZIONE
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica per il 2026.
Credito d’imposta per sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, design e ideazione estetica
OBIETTIVO
Transizione ecologica – Innovazione e ricerca – Digitalizzazione
BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell’impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR).
La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:
• alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
• al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
FORMA AGEVOLAZIONE
Agevolazione fiscale
COSTI AMMESSI
SETTORE
Tutti i settori economici
FONTE NORMATIVA
LEGGE DI BILANCIO 2026
MISURA AGEVOLAZIONE
La seguente tabella riepiloga le misure dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione dal 2021 al 2031:
| Credito d’imposta | 2021 e 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | dal 2026 al 2031 |
| R&S | 20%,
max 4 milioni |
10%,
max 5 milioni |
10%,
max 5 milioni |
10%,
max 5 milioni |
10%,
max 5 milioni |
| Design e ideazione estetica | 10%,
max 2 milioni |
10%,
max 2 milioni |
5%,
max 2 milioni |
5%,
max 2 milioni |
solo per il 2026,
10%, max 2 milioni |
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo generale “6938”, per l’incremento dell’aliquota in caso di investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno o nei territori colpiti dal sisma, codici tributo “6939” e “6940”; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13/2021);
• in tre quote annuali di pari importo; il credito per design e ideazione estetica relativo al 2026 è invece utilizzabile in un’unica quota annuale;
• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
• subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale
SITO DI RIFERIMENTO
CUMULABIÀITA’
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
