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BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0

BREVE DESCRIZIONE

Credito d’imposta per supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

OBIETTIVO

Sostegno investimenti – Digitalizzazione – Innovazione e ricerca

DOTAZIONE FINANZIARIA

2,2 mld di euro per il 2025

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), ad esclusione di quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per illeciti amministrativi dipendenti da reato

 

FORMA AGEVOLAZIONE

Agevolazione fiscale

 

COSTI AMMESSI

Costo dell’investimento in beni strumentali materiali 4.0

 

SETTORE

Tutti i settori economici

 

FONTE NORMATIVA

Art.1, commi 198 – 209, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

 

MISURA AGEVOLAZIONE 

 

 

PROCEDURA ACCESSO FRUIZIONE

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 (codice tributo “6936” per i beni materiali “4.0” ; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. 3 e ris. 30.11.2021 n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta per i soli beni materiali 4.0, di cui all’Allegato A alla L. 232/2016, in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);

è utilizzabile, per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione

 

SITO DI RIFERIMENTO

MIMIT

Piattaforma GSE

 

ALTRE INFORMAZIONI

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 1059 della L. 178/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 6). L’agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 360/2020 e 600/2021).

Indicazione nel modello REDDITI 2025

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 va indicato:

  • nella sezione I del quadro RU, utilizzando il codice credito “2L” per gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020 e all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024 e il codice credito “3L” per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1058-bis della L. 178/2020;
  • nella sezione II del quadro RU, compilando i righi RU130, in cui indicare gli investimenti effettuati nel 2024, e RU140, in cui indicare gli investimenti in beni immateriali 4.0 solo prenotati nel 2024 ma effettuati nel termine “lungo” del 2025.

Le istruzioni al modello REDDITI 2025 non richiedono alcuna particolare indicazione con riferimento alle comunicazioni obbligatorie per l’utilizzo.

Inoltre, il credito d’imposta per investimenti 4.0 non è considerato un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria. Pertanto, non è necessario compilare il rigo RS401 nella dichiarazione dei redditi.