BREVE DESCRIZIONE
Credito d’imposta per supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
OBIETTIVO
Sostegno investimenti – Digitalizzazione – Innovazione e ricerca
DOTAZIONE FINANZIARIA
2,2 mld di euro per il 2025
BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), ad esclusione di quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per illeciti amministrativi dipendenti da reato
FORMA AGEVOLAZIONE
Agevolazione fiscale
COSTI AMMESSI
Costo dell’investimento in beni strumentali materiali 4.0
SETTORE
Tutti i settori economici
FONTE NORMATIVA
Art.1, commi 198 – 209, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
MISURA AGEVOLAZIONE
PROCEDURA ACCESSO FRUIZIONE
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 (codice tributo “6936” per i beni materiali “4.0” ; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. 3 e ris. 30.11.2021 n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- spetta per i soli beni materiali 4.0, di cui all’Allegato A alla L. 232/2016, in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);
è utilizzabile, per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione
SITO DI RIFERIMENTO
ALTRE INFORMAZIONI
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione:
- concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato;
- sulla base del modello di cui al DM 24.4.2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.
-
Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 1059 della L. 178/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 6). L’agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 360/2020 e 600/2021).