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IPERAMMORTAMENTO

BREVE DESCRIZIONE

L’art. 1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova maggiorazione del costo d’acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali 4.0 o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento.

L’agevolazione sostituisce, di fatto, i precedenti bonus investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 e il bonus investimenti transizione 5.0.

 

OBIETTIVO

Favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (beni 4.0 e 5.0)

 

BENEFICIARI

Possono fruire dell’iper-ammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano gli investimenti agevolabili

 

FORMA AGEVOLAZIONE

Variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello REDDITI.

 

BENI AGEVOLABILI 

Sono agevolabili gli investimenti, effettuati  dall’1.1.2026 al 30.9.2028, in:
•⁠ ⁠beni strumentali nuovi materiali di cui all’Allegato IV alla L. 199/2025 e immateriali di cui all’Allegato V alla L. 199/2025 (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati);
•⁠ ⁠beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

In linea di massima, i beni devono essere:
•⁠ ⁠strumentali;
•⁠ ⁠nuovi;
•⁠ ⁠prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
•⁠ ⁠destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

SOGGETTI ESCLUSI
Non possono beneficiare dell’iper-ammortamento:
•⁠ ⁠gli esercenti arti e professioni;
•⁠ ⁠i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (ad esempio i soggetti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva;
•⁠ ⁠le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali);
•⁠ ⁠le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 8.6.2001 n. 231.

FONTE NORMATIVA
Legge di Bilancio 2026

 

MISURA AGEVOLAZIONE
Ai sensi dell’art. 1 co. 427 della L. 199/2025, per gli investimenti agevolabili, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del: Il limite massimo dovrebbe essere infatti riferito alla singola annualità e non all’intero triennio (in tal senso, ancorché con riferimento al credito d’imposta 4.0, circtre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Al fine di individuare la maggiorazione applicabile, rilevano gli investimenti complessivi effettuati nel singolo periodo agevolato.

Il limite massimo dovrebbe essere infatti riferito alla singola annualità e non all’intero triennio (in tal senso, ancorché con riferimento al credito d’imposta 4.0, circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 14, § 1).

 

PROCEDURA ACCESSO/FRUIZIONE

Per accedere ai nuovi iper-ammortamenti è necessaria la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.    • il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunica-zioniattuative della disposizione, con particolare riguardo, tra l’altro, a:    • il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunica-zionini di trasmissione delle comunica-zioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

CUMULABILITÀ
L’art. 1 co. 431 della L. 199/2025 disciplina la cumulabilità dei nuovi iper-ammortamenti con altre agevolazioni.

Nello specifico, viene disposto che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno:
•⁠ ⁠non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
•⁠ ⁠e non porti al superamento del costo sostenuto.

Base di calcolo al netto delle altre agevolazioni
La norma dispone che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.